Descrizione
La presente per informare che è stato pubblicato il DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL Semplificazioni) sulla GURI n. 178 del 16.7.2020.
Il Decreto Legge, adeguando il testo vigente del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), ha introdotto, all'art. 37, per i professionisti iscritti all’Albo l’obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata.
Nell’innovare il previgente testo del D.Lgs 82/2005, viene previsto che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine commina la sanzione della sospensione dall’albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.
Occorre precisare che la sanzione della sospensione non ha natura disciplinare, ma meramente accertativa del mancato possesso del domicilio digitale, e viene pertanto irrogata dall'Ordine, il quale, una volta comminata, dovrà effettuare le comunicazioni di legge dell'avvenuta sospensione agli Enti ai quali viene trasmesso l’Albo ex art. 23 RD 2537/1925, alle stazioni appaltanti e agli enti dell’ambito provinciale di riferimento.
Corre l'obbligo di aggiungere che la sanzione della sospensione dall'Albo viene meno dal momento in cui l'iscritto comunica all'Ordine il proprio domicilio digitale.
Si invita tutti gli iscritti a verificare lo stato della casella PEC per evitare che le PEC in ricezione possano andare in “Mancata consegna”.
Cordiali Saluti
Per il Consiglio dell’Ordine
degli architetti PPC
della provincia di Oristano
il Consigliere
f.to arch. Aron Murgia
il Presidente
f.to arch. Patrizia Sini